Chiarimento CU 2026 per i lavoratori Edilcassa a seguito del parere dell'Agenzia delle Entrate

Con la presente comunicazione si vuole fornire un aggiornamento a lavoratori, consulenti e imprese, In merito al tema della correttezza formale delle Certificazioni Uniche 2026 (Redditi 2025) dei lavoratori censiti in Edilcassa e trasmesse a Marzo 2026 dal nostro ente in qualità di sostituto d’imposta. Nel merito, il tema sollevato a livello nazionale lo scorso aprile, riguardava l’indicazione delle prestazioni soggette a trattenuta fiscale da parte delle Casse Edili ed Edilcasse all’interno dell’apposita casella relativa al concorso di tali redditi per il computo delle agevolazioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024 (il cosiddetto “cuneo fiscale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2025). Nello specifico, secondo la diversa interpretazione di cui sopra, veniva contestata l’indicazione del valore “2” da parte delle Edilcasse all’interno del campo contrassegnato con il codice 718 (“somma che non concorre alla formazione del reddito”) nella categoria “tipologie reddituali”, come da istruzioni al modello ministeriale della CU2026, escludendo di fatto tali prestazioni (quali l’Anzianità Professionale di Servizio) dal computo delle detrazioni fiscali previste dalla suddetta legge.

Si poneva, quindi, all’interno di tale dibattito, il dubbio circa la necessità o meno da parte delle Casse Edili e Edilcasse del territorio nazionale di rettificare le CU in questione.

Il 27 aprile la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) ha inviato una comunicazione agli enti bilaterali del settore, specificando di aver richiesto un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In data 10 giugno, in risposta al quesito della CNCE, è stata fornita dal Direttore della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate la consulenza giuridica alla quale si rimanda, in allegato, per un’esaustiva informativa e della quale si riporta a seguire un estratto che ne sintetizza le conclusioni:

“(…) Ciò premesso, essendo la prestazione APE, come definita dall'Istante ''una retribuzione differita'' che matura quando in ciascun biennio il lavoratore abbia prestato le ore di lavoro ordinario, (…) laddove il dipendente abbia già fruito integralmente delle detrazioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR, le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 4 a 9, della legge di bilancio 2025 non spettano.”

Con la Comunicazione 906 del 10/06/2026, la stessa CNCE ha provveduto a fornire alle Casse Edili e Edilcasse una Nota Interpretativa della consulenza ricevuta dall’AdE, anch’essa consultabile integralmente in allegato, della quale ai fini della risoluzione della controversia rileva, a nostro avviso, il seguente passaggio:

“Ebbene, alla luce di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate e facendo riserva di eventuali ulteriori approfondimenti anche presso gli stessi uffici dell’Agenzia, si ritiene che, poiché le Casse non dispongono delle informazioni relative alla sussistenza o meno del presupposto per la fruizione della somma e dell’ulteriore detrazione, (…), si ritiene che la valutazione in merito alla spettanza dei benefici previsti dai commi da 4 a 9 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 non potranno essere da loro gestite.

Inoltre, in mancanza di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che le Casse, non disponendo delle informazioni necessarie per stabilire se gli operai iscritti possano avere diritto alla fruizione della somma e dell’ulteriore detrazione debbano valorizzare il campo 718 mediante l’indicazione del codice 2.”

In sintesi, sulla base di quanto esposto, le certificazioni uniche emesse dal sostituto d’imposta Edilcassa in favore dei lavoratori iscritti, sono da considerarsi formalmente corrette e coerenti con quanto sopra enunciato.


ALLEGATO 1 (Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate)⬇️

ALLEGATO 2 (Comunicazione n. 906 della CNCE) ⬇️