Menu
Your Cart

DURC

II DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che attesta la regolarità delle imprese in merito agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile o Edilcassa.

Richiederlo è indispensabile per poter partecipare a qualunque gara per appalti e subappalti di lavori pubblici in edilizia, per lavori privati in edilizia, per attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni - finanziamenti - sovvenzioni, per gli appalti di forniture, per gli appalti di servizi e per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

Generalmente a richiedere il DURC sono le imprese (anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega), ma possono richiederlo anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).


IL DURC ONLINE

L'articolo 4 del D.L. n. 34/2014 (convertito dal L. n.78/2014) e Il D.M. 30 gennaio 2015 hanno introdotto delle modifiche alla disciplina del rilascio del DURC per semplificare gli adempimenti richiesti a imprese e agli altri soggetti che richiedono il DURC, come ad esempio stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, SOA, ANAC, etc.

Dal 1 luglio 2015 la verifica della regolarità della posizione contributiva di un'impresa per INPS, INAIL ed Edilcassa avviene in tempo reale.

II DURC online viene richiesto esclusivamente attraverso i portali di INPS e INAIL.

L'Edilcassa non può più richiedere, emettere o inviare i certificati.


IL DURC DI CONGRUITÀ

II DURC di congruità è una novità che interessa il settore edile nell'ambito dei lavori pubblici e privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, che prevede l'applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell'incidenza della manodopera.

Decreto Legge 76/2020

(c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con la Legge 120/2020) ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del DURC di congruità.

L'art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020 recita infatti: "AI Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente".

Il decreto richiamato dall'art. 8 è stato emanato dal Ministero lo scorso 25 giugno (DM 143/2021) e definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati, in attuazione di quanto previsto dall'accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative nel settore edile.

La congruità della manodopera può essere definita come l'importo minimo di manodopera atteso per la realizzazione di un'opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere.

La verifica della congruità si riferisce quindi all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (*) eseguite da parte di imprese affidatarie in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ai fini del decreto rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono soggetti a verifica di congruità tutti i lavori edili, la cui denuncia di nuovo lavoro è stata trasmessa alla Cassa Edile o Edilcassa competente dal 01/11/2021.

(*) Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti di importo pari o superiore a 70 mila Euro.