
Previdenza complementare, dal 1° luglio 2026 prevista l’adesione automatica per i nuovi lavoratori del settore privato. Indicazioni operative.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto l’adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato ai fondi pensione collettivi.
PRINCIPIO GENERALE
Dal momento dell’assunzione il lavoratore è considerato aderente a una forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.
Entro sessanta giorni dalla data di assunzione il lavoratore può:
• confermare l’adesione automatica;
• scegliere espressamente una diversa forma pensionistica complementare;
• rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del codice civile, nei casi consentiti dalla normativa.
Decorso il termine di sessanta giorni senza una diversa manifestazione di volontà, l’adesione automatica si consolida definitivamente.
LAVORATORI INTERESSATI
La disciplina riguarda:
• i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026;
• i lavoratori riassunti presso un nuovo datore di lavoro dopo il 30 giugno 2026, secondo le regole specifiche previste dalla normativa.
Restano esclusi:
• i lavoratori già in forza alla data del 30 giugno 2026 che non instaurano successivamente un nuovo rapporto di lavoro dipendente
• lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a due mesi.
FORMA PENSIONISTICA DI DESTINAZIONE
L’adesione automatica opera prioritariamente verso la forma pensionistica collettiva individuata dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicati al rapporto di lavoro.
CONTRIBUZIONE
In caso di consolidamento dell’adesione automatica, la contribuzione decorre retroattivamente dalla data di assunzione.
L’adesione automatica comporta il versamento:
• dell’intero TFR maturando;
• del contributo a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
• del contributo a carico del lavoratore nella misura minima prevista dalla contrattazione collettiva.
CASI DI RIASSUNZIONE
Per i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo precedenti esperienze lavorative, la disciplina distingue tra:
• soggetti già titolari di una posizione di previdenza complementare alimentata con TFR;
• soggetti che non risultano titolari di una posizione previdenziale complementare alimentata con TFR.
Le conseguenze operative variano in funzione della situazione dichiarata dal lavoratore al momento dell’assunzione.
Particolare attenzione dovrà pertanto essere prestata alla raccolta delle dichiarazioni richieste dalla normativa.
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro sono tenuti a:
• consegnare al lavoratore l’informativa prevista dalla normativa;
• acquisire e conservare la documentazione relativa alle scelte effettuate dal lavoratore;
• individuare correttamente la forma pensionistica di destinazione;
• comunicare le adesioni automatiche alle forme pensionistiche interessate;
• effettuare i versamenti dovuti, comprensivi delle quote arretrate maturate dalla data di assunzione.