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STATUTO E REGOLAMENTO
   
Statuto Edilcassa

Titolo I
Disposizioni Generali
Titolo II
Contributi e prestazioni
Titolo III
Organi Amministrativi e di controllo
Titolo IV
Personale dipendente della Edilcassa
 Patrimonio Sociale / Bilanci
Titolo V
Disposizioni varie



Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

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Art. 1 - Costituzione denominazione

A seguito dell'accordo regionale del 27 dicembre 1978, così come modificato dall'accordo 5 marzo 1997, è costituita la EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA i cui scopi e compiti risultano fissati nel presente Statuto.

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Art. 2 - Sede - Funzione

La Edilcassa ha la sua sede centrale in Cagliari e sedi periferiche nella Regione.

La Edilcassa adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle imprese edili, affini o di altri settori delle costruzioni aventi sede o cantieri nella Regione Sarda, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

I lavoratori dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7.

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Art. 3 - Rappresentanza legale, domicilio e loro competenze

La rappresentanza legale della Edilcassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i lavoratori iscritti, per quanto riguarda le prestazioni e le assistenze della Edilcassa, eleggono il proprio domicilio legale presso la sede centrale.

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Art. 4 - Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di emanare norme regolamentari, di modificare o abrogare quelle esistenti pur rimanendo nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

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Art. 5 - Scopi limiti

La Edilcassa ha i seguenti scopi e compiti:

  1. amministrare le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e festività spettanti ai lavoratori ed accantonate da parte dei datori di lavoro e provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori, alla erogazione mutualistica dell'intero importo degli interessi maturati sulle somme suddette, secondo le norme previste dal Regolamento della Edilcassa previsto dall'art.4 e in conformità alle modalità previste dal presente Statuto ed alle norme esecutive stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
  2. svolgere, sempre con l'approvazione delle Competenti Associazioni Territoriali, ogni altra forma di assicurazione sociale e di assistenza a favore dei lavoratori iscritti, mediante la concessione di provvidenze di carattere economico, morale, culturale;
  3. favorire l'istruzione professionale con la creazione di una scuola edile secondo le norme previste dal Regolamento della Edilcassa.
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Art. 6 - Iscrizione delle aziende

Le aziende per iscriversi alla Edilcassa, sono tenute a:

  • presentare domanda scritta in apposito modulo fornito dalla Edilcassa;
  • sottoscrivere l'atto di adesione;
  • consegnare il certificato della "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" attestante l'iscrizione dell'Azienda.
  • Le aziende che possono iscriversi alla Edilcassa sono indicate dall'art. 2 del presente Statuto.
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Art. 7 - Iscritti assistiti

Sono iscritti alla Edilcassa, agli effetti delle disposizioni dell'art. 5, tutti i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro che svolgono la loro attività nella Regione Sarda indicati nell'art. 2 del presente Statuto.

Sono assistiti dalla Edilcassa agli effetti del ricordato art. 5, i lavoratori che rispondono alle seguenti condizioni:

  1. Che siano state versate dalle imprese le somme che rappresentano il trattamento per ferie, festività e gratifica natalizia;
  2. Che siano state versate dalle imprese tutte le somme di pertinenza della Edilcassa sia a carico delle imprese stesse sia a carico dei lavoratori di cui all'art. 5, punto a;
  3. Che ricorrano i presupposti stabiliti dal Regolamento della Edilcassa.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

  1. morte dell'iscritto;
  2. passaggio dell'iscritto alle dipendenza di datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella edile ed affine;
  3. passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che pur svolgendo un'attività edile, versa i contributi in un Ente mutualistico costituito da altre Associazioni;
  4. emigrazione all'estero dell'iscritto;
  5. cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia;
  6. cessazione dell'attività della Edilcassa.
Titolo II
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

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Art. 8 - Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività

Le somme dovute dai datori di lavoro che costituiscono il trattamento economico spettante ai lavoratori per gratifica natalizia, ferie e festività da accantonare presso la Edilcassa mediante la corresponsione di una percentuale sono stabilite nel Regolamento di cui all'art. 4.

Le modalità di versamento delle percentuali di cui sopra sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

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Art. 9 - Contributi

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti sono quelli stabiliti nel Regolamento previsto dall'art.4, concordati dalle Associazioni firmatarie.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità dei versamenti dei contributi sentite le Associazioni predette.

Le quote di contributo a carico dei lavoratori devono essere loro trattenute sul salario da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento delle quote di contributo a suo carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette potranno essere presi provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni.

A tale scopo la Edilcassa si servirà del proprio Servizio ispettivo e del proprio Servizio legale.

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Art. 10 - Gestione ed assistenza

La gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività nonché l'erogazione di ulteriori prestazioni e assistenze di cui all'art. 5 sono effettuate in base alle condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, anno per anno, nei limiti della disponibilità di esercizio, ferma restando la norma che possono usufruire dell'assistenza i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 punto a), b) e c) primo comma.


Titolo III
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

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Art. 10 bis - Organi

Sono organi dell'EDILCASSA:


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Torna all'inizio del Titolo III

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Art. 11 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti effettivi e da 12 supplenti, che saranno designati:

  1. sei effettivi e sei supplenti dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna - CNA della Sardegna;
  2. sei effettivi e sei supplenti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili della Regione sarda.

A bienni alternati il Presidente ed il Vice Presidente saranno designati rispettivamente dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna e dalla FLC.

Per un biennio la carica di Presidente sarà ricoperta da un componente del Consiglio aderente all'ANIEM CONFAPI della Sardegna e quella di Vice Presidente da un membro designato dalla FLC.

Per il biennio successivo la carica di Presidente sarà ricoperta da un componente del Consiglio aderente alla FLC e quella di Vice Presidente da un membro designato dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna.

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Art. 12 - Durata

I componenti il Consiglio di Amministrazione dureranno in carica un biennio e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle Associazioni Sindacali designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del consiglio nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

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Art. 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia a fronte dei costi che ANIEM CONFAPI della Sardegna ed FLC (FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL) devono sostenere attraverso i propri rappresentanti, alle predette Organizzazioni spetterà un rimborso forfettario il cui importo verrà stabilito periodicamente da specifici accordi.

Inoltre, ai membri effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese: tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

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Art. 14 - Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Edilcassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

  1. deliberare ed approvare i regolamenti interni della Edilcassa;
  2. provvedere all'approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi della Edilcassa
  3. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Edilcassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
  4. curare e provvedere all'impiego dei fondi della Edilcassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
  5. provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva;
  6. curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni;
  7. curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
  8. acquistare, vendere e costruire immobili, accordare pegni e ipoteche legali e consentire iscrizioni, partecipazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico;
  9. assumere e licenziare il personale della Edilcassa e fissare il trattamento economico.
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Art. 15 - Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 membri effettivi del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante lettera raccomandata, tramite telefax o tramite posta elettronica,da inviarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci ed i membri supplenti del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Direttore della Edilcassa assiste alle riunioni e ne è il Segretario.

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Art. 16 - Adunanza e deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

Ciascun componente effettivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

È ammessa la facoltà di delega a favore di un membro supplente da parte di un membro effettivo che sia impedito a partecipare alla riunione.

In questo caso il membro supplente avrà diritto di voto deliberante.

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Art. 16 bis - Comitato di Presidenza Torna all'inizio del Titolo III

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per un biennio.

Il Comitato di Presidenza esercita i poteri di cui agli articoli 18 e 20 del presente Statuto:


PRESIDENTE

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Art. 17 - Durata

Il Presidente dura in carica un biennio, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12.

La sostituzione del Presidente dovrà avvenire con un membro dell'Associazione di appartenenza che lo aveva designato e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 18 - Attribuzioni

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta la Edilcassa di fronte ai terzi ed in giudizio come dall'art. 3 del presente Statuto.

Spetta al Presidente della Edilcassa di:

  • sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
  • dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • risolvere, di concerto con il Vice Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la Edilcassa;
  • promuovere, udito il parere del Vice Presidente, i provvedimenti amministrativi e giudiziari occorrenti per il buon funzionamento della Edilcassa.
  • In caso di assenza o di impedimento del Presidente la funzione verrà assunta dal Vice Presidente.
  • Il Presidente assente o impedito indicherà altro membro del Consiglio di Amministrazione a svolgere funzioni di Vice Presidente.


VICE PRESIDENTE

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Art. 19 - Durata

Il Vice Presidente dura in carica un biennio salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12.

La sostituzione del Vice Presidente dovrà avvenire con un membro dell'Associazione di appartenenza che lo aveva designato e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 20 - Attribuzioni

Spetta al Vice Presidente:

  • concertare con il Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • concertare con il Presidente la risoluzione degli eventuali ricorsi degli iscritti;
  • fornire al Presidente il parere sulla opportunità di promuovere procedimenti giudiziari e di resistere nei giudizi promossi contro la Edilcassa.
  • In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione tutte o parte, delle sue funzioni.

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Art. 20 bis - Consiglio Generale Torna all'inizio del Titolo III

Il Consiglio Generale è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni Imprenditoriali e da quelle Sindacali dei lavoratori.

Il Consiglio Generale è costituito da:

  1. i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione;
  2. n. 9 componenti nominati dalle associazioni Imprenditoriali;
  3. n. 9 componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali.

I componenti del Consiglio generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

È facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Generale.

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Art. 20 ter - attribuzioni

È compito del Consiglio Generale approvare il bilancio consuntivo della Edilcassa predisposto dal Consiglio di Amministrazione.


COLLEGIO DEI SINDACI Torna all'inizio del Titolo III

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Art. 21 - Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente:

  • uno dal Collegio Imprenditori Edili ed Affini della regione sarda;
  • uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
  • il terzo, con funzioni di Presidente, sarà designato di comune accordo dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo la designazione del terzo membro verrà richiesta al Collegio dei Commercialisti.
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Art. 22 - Durata

Il Collegio dei Sindaci dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

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Art. 23 - Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio.

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Art. 24 - Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 – 2404 – 2407 del Codice Civile. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione
del controllo contabile, secondo quanto previsto dall’aggiornata normativa sul diritto societario.

Sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate. Il Collegio dei Sindaci effettua il controllo dei Bilanci consuntivi ed il controllo di corrispondenza nei registri contabili. Si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi.

Titolo IV
PERSONALE DIPENDENTE DELLA EDILCASSA
PATRIMONIO SOCIALE / BILANCI

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Art. 25 - Conduzione

Gli uffici della Edilcassa sono retti da un Direttore o da un Capo Ufficio prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

Le attribuzioni del Direttore o del Capo Ufficio sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche il trattamento economico e normativo.

Il Direttore è responsabile del personale.

Il Direttore o Capo Ufficio è di diritto Segretario in tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e può essere chiamato a partecipare alle riunioni delle Commissioni della Edilcassa.

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Art. 26 - Personale della Edilcassa

L'assunzione del personale è fatta dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze funzionali della Edilcassa.

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Art. 27 - Patrimonio

Il Patrimonio della Edilcassa è costituito:

  1. da beni immobili che per acquisti , lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Edilcassa;
  2. dagli avanzi di gestione non altrimenti destinati dal Consiglio di Amministrazione;
  3. dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, e per atti di liberalità in genere;
  4. dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate a rientrare nel patrimonio della Edilcassa.

I capitali amministrativi della Edilcassa possono essere impiegati in titoli di Stato o in beni immobili per uso della Edilcassa.

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Art. 28 - Entrate

Costituiscono entrate della Edilcassa:

  1. i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
  2. gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
  3. le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per convenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Edilcassa;
  4. le somme che, per qualsiasi titolo previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Edilcassa.
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Art. 29 - Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione la Edilcassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera c).

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificate dalla relativa documentazione vistata dal Direttore o Capo Ufficio e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.

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Art. 30 - Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Edilcassa hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo.

Detto Bilancio consuntivo deve essere approvato entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Entro la fine di febbraio di ogni anno deve essere compilato ed approvato il Bilancio preventivo.

Il Bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello Stato Patrimoniale; analogamente quello preventivo deve consentire una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE

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Art. 31 - Liquidazione

La messa in liquidazione della Edilcassa può essere sempre disposta dietro conforme deliberazione delle Associazioni Sindacali competenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Edilcassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Edilcassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge.

In entrambe le ipotesi le Associazioni Sindacali provvederanno alla nomina di due o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n.662.

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Art. 31 bis

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

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Art. 32 - Modificazione dello Statuto

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere adottate solo a seguito di accordi tra le Associazioni regionali firmatarie.

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Art. 33 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e contrattuali.



 
 
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