Art. 10 bis - Organi
Sono organi dell'EDILCASSA:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Art. 11 - Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti
effettivi e da 12 supplenti, che saranno designati:
- sei effettivi e sei supplenti dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna - CNA della Sardegna;
- sei effettivi e sei supplenti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili della Regione sarda.
A bienni alternati il Presidente ed il Vice Presidente saranno
designati rispettivamente dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna e dalla FLC.
Per un biennio la carica di Presidente sarà ricoperta da un
componente del Consiglio aderente all'ANIEM CONFAPI della Sardegna e quella di Vice Presidente da un
membro designato dalla FLC.
Per il biennio successivo la carica di Presidente sarà
ricoperta da un componente del Consiglio aderente alla FLC e quella di Vice Presidente da
un membro designato dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna.
Art. 12 - Durata
I componenti il Consiglio di Amministrazione dureranno in carica un
biennio e possono essere riconfermati.
È però data facoltà alle Associazioni
Sindacali designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.
I componenti del consiglio nominati in sostituzione di quelli cessati
restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
Art. 13 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite.
Tuttavia a fronte dei costi che ANIEM CONFAPI della Sardegna ed FLC (FILLEA CGIL,
FILCA CISL e FENEAL UIL) devono sostenere attraverso i propri rappresentanti, alle predette
Organizzazioni spetterà un rimborso forfettario il cui importo verrà stabilito
periodicamente da specifici accordi.
Inoltre, ai membri effettivi e supplenti del Consiglio di
Amministrazione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese: tale
somma sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 - Attribuzioni
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed
alla gestione della Edilcassa compiendo gli atti necessari allo scopo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Edilcassa;
- provvedere all'approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi
della Edilcassa
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Edilcassa, sia
tecnici che amministrativi, ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei
contributi;
- curare e provvedere all'impiego dei fondi della Edilcassa a norma
delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di
riserva;
- curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni;
- curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e
pubblicazione;
- acquistare, vendere e costruire immobili, accordare pegni e
ipoteche legali e consentire iscrizioni, partecipazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici
registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico;
- assumere e licenziare il personale della Edilcassa e fissare il
trattamento economico.
Art. 15 - Convocazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una
volta al mese, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 membri effettivi
del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante
lettera raccomandata, tramite telefax o tramite posta elettronica,da inviarsi almeno 7
giorni prima di quello fissato per la riunione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci
ed i membri supplenti del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.
Il Direttore della Edilcassa assiste alle riunioni e ne è il
Segretario.
Art. 16 - Adunanza e deliberazioni
Per la validità delle adunanze del Consiglio di
Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti effettivi.
Ciascun componente effettivo ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
È ammessa la facoltà di delega a favore di un
membro supplente da parte di un membro effettivo che sia impedito a partecipare alla
riunione.
In questo caso il membro supplente avrà diritto di voto
deliberante.
Art. 16 bis - Comitato di Presidenza 
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per un biennio.
Il Comitato di Presidenza esercita i poteri di cui agli articoli 18 e
20 del presente Statuto:
PRESIDENTE
Art. 17 - Durata
Il Presidente dura in carica un biennio, salvo la facoltà di
sostituzione di cui all'art. 12.
La sostituzione del Presidente dovrà avvenire con un
membro dell'Associazione di appartenenza che lo aveva designato e dura in carica sino alla
scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 - Attribuzioni
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta la Edilcassa di
fronte ai terzi ed in giudizio come dall'art. 3 del presente Statuto.
Spetta al Presidente della Edilcassa di:
- sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione
ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
- risolvere, di concerto con il Vice Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti
in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la Edilcassa;
- promuovere, udito il parere del Vice Presidente, i provvedimenti amministrativi e giudiziari
occorrenti per il buon funzionamento della Edilcassa.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente la funzione verrà assunta
dal Vice Presidente.
- Il Presidente assente o impedito indicherà altro membro del Consiglio di
Amministrazione a svolgere funzioni di Vice Presidente.
VICE PRESIDENTE
Art. 19 - Durata
Il Vice Presidente dura in carica un biennio salvo la
facoltà di sostituzione di cui all'art. 12.
La sostituzione del Vice Presidente dovrà avvenire con
un membro dell'Associazione di appartenenza che lo aveva designato e dura in carica sino
alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Art. 20 - Attribuzioni
Spetta al Vice Presidente:
-
concertare con il Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
- concertare con il Presidente la risoluzione degli eventuali ricorsi
degli iscritti;
- fornire al Presidente il parere sulla opportunità di
promuovere procedimenti giudiziari e di resistere nei giudizi promossi contro la Edilcassa.
- In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente
potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad un altro membro del Consiglio di
Amministrazione tutte o parte, delle sue funzioni.
Art. 20 bis - Consiglio Generale 
Il Consiglio Generale è nominato in misura paritetica
dalle Organizzazioni Imprenditoriali e da quelle Sindacali dei lavoratori.
Il Consiglio Generale è costituito da:
- i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione;
- n. 9 componenti nominati dalle associazioni Imprenditoriali;
- n. 9 componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali.
I componenti del Consiglio generale durano in carica un biennio e
possono essere riconfermati.
È facoltà delle parti sostituire i propri
rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i Consiglieri subentranti
restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Generale.
Art. 20 ter - attribuzioni
È compito del Consiglio Generale approvare il bilancio
consuntivo della Edilcassa predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
COLLEGIO DEI SINDACI 
Art. 21 - Composizione
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi
designati rispettivamente:
- uno dal Collegio Imprenditori Edili ed Affini della regione sarda;
- uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- il terzo, con funzioni di Presidente, sarà designato di
comune accordo dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo la designazione
del terzo membro verrà richiesta al Collegio dei Commercialisti.
Art. 22 - Durata
Il Collegio dei Sindaci dura in carica un biennio e può
essere riconfermato.
Art. 23 - Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui
ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di
approvazione del Bilancio.
Art. 24 - Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 – 2404 – 2407 del Codice Civile. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione
del controllo contabile, secondo quanto previsto dall’aggiornata normativa sul
diritto societario.
Sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali
irregolarità riscontrate. Il Collegio dei Sindaci effettua il controllo dei Bilanci
consuntivi ed il controllo di corrispondenza nei registri contabili. Si riunisce in via ordinaria
ogni 3 mesi.
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