1) Iscrizione
Le imprese per potersi iscrivere devono sottoscrivere un atto di
adesione, su un modulo predisposto dalla Edilcassa. Nel caso in cui un'impresa,
precedentemente alla richiesta di adesione alla Edilcassa, aderisca ad una Cassa Edile
occorrerà effettuare da quest'ultima disdetta scritta. Al fine poi che ai lavoratori
vengano riconosciuti i diritti maturati presso le Casse Edili, a cura degli stessi, dovrà
essere richiesto l'apposito attestato delle ore, da consegnare poi alla Edilcassa.
2) Denunce mensili lavoratori occupati
Al fine di denunciare i lavoratori occupati, le ore lavorative degli
stessi e gli importi accantonati, il totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti,
nonché tutta una serie di dati conoscitivi sui lavori eseguiti, le Imprese devono
presentare alla Edilcassa, le denunce mensili entro il 20° giorno successivo al mese cui
si riferiscono.
La compilazione delle denunce mensili può essere
effettuata sia col sistema tradizionale sia con un programma che potrà essere
scaricato sul proprio computer e che renderà più semplice la compilazione,
evitando tra l'altro possibili errori, nonché notevole semplificazione nei rapporti
giacché anche la presentazione potrà essere effettuata tramite posta
elettronica all'indirizzo presente su INTERNET
amministrazione@edilcassasardegna.it.
All'invio tramite modem dei dati mensili occorrerà
aggiungere copia del riepilogo mensile dei dati denunciati, debitamente firmato dall'impresa e
degli eventuali allegati previsti per l'anticipazione indennità malattia e
indennità infortuni, che potranno essere inoltrati per via postale, tramite posta
elettronica o anche tramite telefax.
Al nuovo sistema attribuiamo notevole significato ritenendo che
contenga elementi di innovazione rispetto ai sistemi fin qui adottati, perché
potrà apportare miglioramenti nell'efficienza, nell'economia e nella
tempestività delle comunicazioni dei dati.
Pur essendo il programma di facile utilizzo ed essendo contenute
nel sito INTERNET le istruzioni per l'installazione, qualora fosse necessario qualsiasi ulteriore
chiarimento, vi segnaliamo che potrà essere richiesto ai nostri uffici contattando la S
ignora Aresu (070.281373) o il Signor Cuccu (079.275139).
3) Accantonamenti
Gli accantonamenti dovuti dalle imprese ai lavoratori vanno
calcolati in misura percentuale sulla base di quanto sotto elencato sulle tre voci di paga
relative a Paga base, Contingenza, indennità Territoriale di Settore, elemento
economico territoriale e E.D.R.
Le percentuali di accantonamento a carico dell'impresa a partire
dal 1 ottobre 2000 sono fissate nelle seguenti misure:
a) Accantonamento ore lavoro ordinario e retribuzioni delle festività
stabilite dal C.C.N.L.
Percentuale da computare |
18,50% |
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa |
14,20% |
b) Accantonamento per periodi di malattia dal 1° al 270 giorno
Percentuale da computare |
18,50% |
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa |
14,20% |
c) Accantonamento in caso di Infortunio o Malattia Professionale:
primi tre giorni di infortunio o malattia professionale:
|
Percentuale da computare |
18,50% |
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa |
14,20% |
infortunio dal 4° al 90° giorno:
|
Percentuale da computare |
7,40% |
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa |
5,70% |
infortunio dal 91° giorno fino a guarigione clinica:
|
Percentuale da computare |
4,60% |
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa |
3,60% |
Il calcolo degli accantonamenti per i suddetti periodi di malattia
o infortunio va effettuato sulle voci retributive ipotetiche del periodo di assenza relative a
paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico
territoriale ed E.D.R.
4) Contributi
In seguito a quanto stabilito dall'accordo sindacale stipulato tra
l'ANIEM CONFAPI e la F.L.C., a partire dall'1/6/2004, le percentuali contributive, sono fissate
secondo le misure appresso indicate:
PROVINCIA DI CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO
Aliquote contributive |
% Carico impresa |
% Carico lavoratori |
TOTALE |
EDILCASSA |
1,670 |
0,330 |
2,000 |
A.P.E. |
2,250 |
- |
2,250 |
Fondo Previdenza Integrativa |
0,400 |
- |
0,400 |
Fondo R.L.S.T. |
0,200 |
- |
0,200 |
Q.N.A.C. |
0,222 |
0,222 |
0,444 |
Q.P.A.C. |
0,600 |
0,600 |
1,200 |
SCUOLA EDILE |
0,200 |
- |
0,200 |
C.T.P.R. |
1,300 |
- |
1,300 |
TOTALE |
6,842 |
1,152 |
7,994 |
PROVINCIA DI SASSARI -OLBIA TEMPIO
Aliquote contributive |
% Carico impresa |
% Carico lavoratori |
TOTALE |
EDILCASSA |
1,380 |
0,270 |
1,650 |
A.P.E. |
1,760 |
- |
1,760 |
Fondo Previdenza Integrativa |
0,400 |
- |
0,400 |
Fondo R.L.S.T. |
0,200 |
- |
0,200 |
Q.N.A.C. |
0,222 |
0,222 |
0,444 |
Q.P.A.C. |
0,500 |
0,500 |
1,000 |
SCUOLA EDILE |
0,200 |
- |
0,200 |
C.T.P.R. |
1,100 |
- |
1,100 |
TOTALE |
5,762 |
0,992 |
6,754 |
PROVINCIA DI NUORO - OGLIASTRA
Aliquote contributive |
% Carico impresa |
% Carico lavoratori |
TOTALE |
EDILCASSA |
1,630 |
0,330 |
1,960 |
A.P.E. |
2,501 |
- |
2,501 |
Fondo Previdenza Integrativa |
0,400 |
- |
0,400 |
Fondo R.L.S.T. |
0,200 |
- |
0,200 |
Q.N.A.C. |
0,222 |
0,222 |
0,444 |
Q.P.A.C. |
0,600 |
0,600 |
1,200 |
SCUOLA EDILE |
0,200 |
- |
0,200 |
C.T.P.R. |
0,850 |
- |
0,850 |
TOTALE |
6,603 |
1,152 |
7,755 |
PROVINCIA DI ORISTANO
Aliquote contributive |
% Carico impresa |
% Carico lavoratori |
TOTALE |
EDILCASSA |
1,330 |
0,270 |
1,600 |
A.P.E. |
2,405 |
- |
2,405 |
Fondo Previdenza Integrativa |
0,400 |
- |
0,400 |
Fondo R.L.S.T. |
0,200 |
- |
0,200 |
Q.N.A.C. |
0,222 |
0,222 |
0,444 |
Q.P.A.C. |
0,600 |
0,600 |
1,200 |
SCUOLA EDILE |
0,200 |
- |
0,200 |
C.T.P.R. |
1,150 |
- |
1,150 |
TOTALE |
6,507 |
1,092 |
7,599 |
5) Versamenti
I versamenti relativi agli accantonamenti ed ai contributi devono
essere effettuati entro e non oltre il 20° giorno successivo al mese cui si riferiscono.
Detti versamenti possono essere effettuati:
- tramite bonifico bancario:
| |
Codice Paese |
Cin Iban |
Cin Bban |
Abi |
Cab |
Conto |
Banca di Cagliari |
IT |
04 |
G |
07096 |
04800 |
000000000001 |
Banca di Sassari |
IT |
53 |
O |
05676 |
04801 |
000003005218 |
Banco di Sardegna |
IT |
94 |
S |
01015 |
04800 |
000000011297 |
Deutsche Bank |
IT |
74 |
M |
03104 |
04800 |
000000170075 |
Banca Cr. Coop. Arborea |
IT |
08 |
C |
08362 |
85620 |
000000010723 |
Unicredit Banca |
IT |
27 |
S |
03002 |
04812 |
000005171681 |
Poste Italiane |
IT |
51 |
P |
07601 |
04800 |
000019116094 |
Banca Nazionale del Lavoro |
IT |
86 |
W |
01005 |
04800 |
000000003379 |
- tramite assegni di c/c circolari intestati alla Edilcassa;
- tramite appositi bollettini di c/c postali forniti dalla Edilcassa.
6) Contributi aggiuntivi
I contributi aggiuntivi sono a carico delle imprese che effettuano
i versamenti degli accantonamenti o dei contributi in ritardo rispetto al termine fissato dal
regolamento della Edilcassa. Detti contributi aggiuntivi vengono addebitati alle aziende a
scadenze periodiche ed incidono nella misura dell 0,15% da calcolarsi sui minimi retributivi
del mese relativi a paga base, indennità di contingenza , indennità territoriale di
settore, elemento economico territoriale e E.D.R., per ogni mese o frazione di mese di
ritardato versamento dei contributi o dell'accantonamento.
7) Interessi di mora
Gli interessi di mora vengono addebitati alle imprese morose a
partire dal 181° giorno di ritardato pagamento dei contributi o degli accantonamenti
ed incidono nella misura prevista dagli interessi legali. Detti interessi vengono addebitati dalla
Edilcassa a scadenze periodiche.
8) Anticipazioni indennità malattia, indennità infortuni o malattie professionali
A) ANTICIPAZIONE INDENNITÀ DI MALATTIA
Il computo delle indennità da anticipare da parte delle aziende deve essere effettuato utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa, prendendo a base i seguenti coefficienti:
- Primi 3 giorni di malattia
A norma di contratto compete al lavoratore una indennità nelle
seguenti misure:
1) 50% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 6 giorni
di malattia e sino a 12 giorni;
2) 100% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 12 giorni di malattia.
Risultano indennizzabili, in questa fascia, tutti i giorni feriali
compresi il sabato ed esclusi tutti i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare
l'importo dell'indennità giornaliera è 3,333 nei casi di cui al punto 1), 6,666 nei casi di cui
al punto 2) che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga
base, indennità di contingenza , indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.
- Malattia dal 4° al 20° giorno
Compete ai lavoratori ammalati un'integrazione
all'indennità erogata dall'INPS tale che sommata gli permetta di ricevere il 100%
della retribuzione. I giorni indennizzabili per questa fascia vanno rilevati dal mod.
DM 10/M/2 che le aziende devono compilare per conto dell'INPS. Il coefficiente di computo
per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 2,200 che dovrà
essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base,
indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.
- Malattia dal 21° al 180° giorno
Compete ai lavoratori ammalati un'integrazione
all'indennità erogata dall'INPS tale che sommata gli permetta di ricevere il 100%
della retribuzione. I giorni indennizzabili per questa fascia vanno rilevati dal mod.
DM 10/M/2 che le aziende devono compilare per conto dell'INPS. Il coefficiente di
computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 0,713 che
dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga
base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.
- Malattia dal 181° giorno al 270° giorno
Ai lavoratori ammalati compete un'indennità pari al 50%
della retribuzione. Vanno indennizzati in questo periodo tutti i giorni feriali, compreso il
sabato. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera
è 3,333, che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della
retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale
di settore, E.E.T. e E.D.R.
Tutte le indennità in parola, anticipate per conto della
Edilcassa, dovranno essere assoggettate sia a ritenute previdenziali che a ritenute fiscali.
Gli importi anticipati dalle imprese per conto della Edilcassa, per
le indennità di cui sopra, dovranno essere conguagliate dalle stesse con le somme dovute
mensilmente a titolo di accantonamento e contributi.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Copia fotostatica del mod. DM 10/2-89 INPS o certificato medico.
- Copia fotostatica dei cedolini paga dei lavoratori ammalati durante il mese.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI
Si fa viva raccomandazione di seguire le seguenti avvertenze per
la compilazione dei modelli che dovranno essere utilizzati per riepilogare le indennità
anticipate mensilmente.
RIFERIMENTI AL MODELLO DA UTILIZZARE
PER IL RIEPILOGO DELLE INDENNITÀ DI MALATTIA
PUNTO 3) - QUALIFICA
I codici da utilizzare sono i seguenti:
01) - Operaio IV livello; 02) - Operaio specializzato; 03) - Operaio qualificato; 04)
Operaio comune; 05) - Guardiano senza alloggio; 06) - Guardiano con alloggio; 07) -
Apprendista;
PUNTO 4) - IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE ORARIA
A tal fine va considerata la somma di paga base, indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.
PUNTO 5) - ORE TRIMESTRE PRECEDENTE
Va riportata la somma delle ore retribuite, delle ore di malattia o infortunio e delle ore
di sosta con richiesta di intervento da parte della C.I.G., relative al trimestre solare
precedente la data di inizio della malattia. Il totale di tali ore va riportato solo se risulta
inferiore a 450.
PUNTO 6) - PRIMI 3 GIORNI DI MALATTIA
A tal fine vanno computati tutti e tre i giorni, semprechè non festivi, solo se il
periodo di malattia è superiore a 6 giorni.
PUNTO 9) - MALATTIA DAL 4° AL 20° GIORNO
Vanno indennizzate le stesse giornate di malattia indennizzate per conto dell'INPS.
PUNTO 12) - MALATTIA DAL 21° AL 180° GIORNO
Vanno indennizzate le stesse giornate di malattia indennizzate per conto dell'INPS.
PUNTO 15) - MALATTIA DAL 181° AL 270° GIORNO
Vanno indennizzate le sole giornate non festive e non indennizzate da parte dell'INPS.
CRITERIO DI RIDUZIONE N.1
Qualora il totale delle ore computate secondo quanto previsto nel precedente punto 5,
risulti inferiore a 450, la misura delle indennità da porre a conguaglio secondo
quanto previsto dai punti 6,9,12 e 15, andrà proporzionalmente ridotta, moltiplicando il totale
delle ore per la misura dell'indennità calcolata secondo i normali criteri e dividendo il
prodotto ottenuto per 450.
CRITERIO DI RIDUZIONE N.2
Nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
all'art.88 del C.C.N.L., nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, la misura
delle indennità, previste dai punti 6,9,12 e 15, andrà ridotto di 1/173
per ogni ora di assenza ingiustificata.
MISURA DELL'INDENNITÀ
- Qualora il lavoratore, al momento dell'evento, risulti assunto da
meno di 3 mesi oppure sia in aspettativa, non va applicato il criterio di riduzione N.1 di cui
sopra.
Conseguentemente l'indennità andrà dedotta per intero.
- In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la misura delle
indennità dovrà essere proporzionalmente ridotta.
- In caso di malattia intervenuta durante il periodo di preavviso, il
trattamento economico sarà dovuto nei limiti della conservazione del posto,
secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale.
B) ANTICIPAZIONE INDENNITÀ INFORTUNI O MALATTIA
PROFESSIONALE
- Infortuni dal 1° al 90° giorno.
Ai lavoratori infortunati compete un'integrazione
all'indennità erogata dall'INAIL tale che sommata gli permetta di ricevere il 100%
della retribuzione. In questa fascia vanno indennizzati tutti i giorni di calendario, comprese
le domeniche ed i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo
dell'indennità giornaliera è 1,337 che dovrà essere moltiplicato
per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.
- Infortuni dal 91° giorno e sino a guarigione clinica
Ai lavoratori infortunati compete un'integrazione
all'indennità erogata dall'INAIL tale che sommata gli permetta di ricevere il 100%
della retribuzione. In questa fascia vanno indennizzati tutti i giorni di calendario, comprese
le domeniche ed i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo
dell'indennità giornaliera è 0,257 che dovrà essere moltiplicato
per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.
Tutte le indennità in parola, anticipate
per conto della Edilcassa, dovranno essere, assoggettate sia
a ritenute previdenziali che a ritenute fiscali.
Gli importi anticipati dalle imprese per conto della Edilcassa, per
le indennità di cui sopra, dovranno essere conguagliate dalle stesse con le somme
dovute mensilmente a titolo di accantonamento e contributi.
RIFERIMENTI AL MODELLO DA UTILIZZARE PER IL
RIEPILOGO DELLE INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
PUNTO 3) - QUALIFICA
I codici da utilizzare sono i seguenti:
01) - Operaio IV livello; 02) - Operaio specializzato; 03) - Operaio qualificato; 04) -
Operaio comune; 05) - Guardiano senza alloggio; 06) - Guardiano con alloggio; 07) -
apprendista.
PUNTO 4) - IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE ORARIA
A tal fine va considerata la somma di Paga base, Indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.
PUNTO 5) - ORE TRIMESTRE PRECEDENTE
Va riportata la somma delle ore retribuite, delle ore di malattia o infortunio e delle ore di
sosta con richiesta di intervento da parte della C.I.G., relative al trimestre solare
precedente la data di inizio della malattia. Il totale di tali ore va riportato solo se risulta
inferiore a 450.
PUNTO 6) - INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE DAL 1°
AL 90° GIORNO
Vanno indennizzate tutte le giornate di infortunio indennizzate dall'INAIL, comprese le
domeniche.
PUNTO 9) - INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE DAL
91° GIORNO IN POI
Vanno indennizzate tutte le giornate di infortunio indennizzate dall'INAIL, comprese le
domeniche.
CRITERIO DI RIDUZIONE N.1
Qualora il totale delle ore computato secondo quanto previsto nel precedente punto 5,
risulti inferiore a 450, la misura delle indennità da porre a conguaglio secondo
quanto previsto dai punti 6 e 9 andrà proporzionalmente ridotta, moltiplicando il
totale delle ore per la misura dell'indennità calcolata secondo i normali criteri e
dividendo il prodotto ottenuto per 450.
CRITERIO DI RIDUZIONE N.2
Nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
all'art.88 del C.C.N.L. nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio, la misura delle
indennità, previste dai punti 6 e 9, andrà ridotto di 1/173 per ogni ora di
assenza ingiustificata.
MISURA DELL'INDENNITÀ
- Qualora il lavoratore, al momento dell'evento, risulti assunto da
meno di 3 mesi oppure sia in aspettativa, non va applicato il criterio di riduzione N.1 di cui
sopra. Conseguentemente l'indennità andrà dedotta per intero.
- In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la misura delle
indennità dovrà essere proporzionalmente ridotta.
- In caso di infortunio intervenuto durante il periodo di preavviso, il
trattamento economico sarà dovuto nei limiti della conservazione del posto, secondo
quanto stabilito dalla normativa contrattuale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Copie fotostatiche dei modelli di denunce infortunio e dei certificati
successivi.
- Copia fotostatica dei cedolini paga dei lavoratori cui è
stata liquidata nel mese l'indennità integrativa a quelle erogate dall'I.N.A.I.L.
9) Riposi annui
La percentuale per i riposi annui, calcolata sugli stessi elementi
della retribuzione sui quali vengono calcolati gli accantonamenti presso la Edilcassa per le
ferie e la gratifica natalizia, è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga
direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale
effettivamente prestate, sul trattamento economico delle festività, della malattia e
dell'infortunio.
10) Regolamento dilazioni contributive Imprese
Alle Imprese aventi una posizione debitoria nei confronti della
Edilcassa, originata da momentanee difficoltà di carattere finanziario, per partite
riguardanti contributi , contributi aggiuntivi o interessi di mora, dietro motivata richiesta
scritta il Consiglio di Amministrazione potrà concedere la facoltà di un
pagamento dilazionato, alle seguenti condizioni:
- L'Impresa deve essere in regola con i versamenti degli
accantonamenti liquidati alla data di richiesta della dilazione.
- Con la dilazione l'Impresa, ai fini dell'erogazione di sussidi degli
Istituti contrattuali ed extracontrattuali ed ai fini della regolarità contributiva,
assolve i suoi obblighi in forma di "Pro Soluto".
- La dilazione potrà essere rilasciata nell'arco di un periodo
massimo di 12 mesi, dietro rilascio di effetti cambiari, avvallati dal titolare dell'Impresa,
dall'Amministratore o dal Socio di maggioranza.
- All'atto della concessione della dilazione l'Impresa dovrà
pagare un acconto del 10% (diecipercento) del totale dovuto.
- Sugli importi dilazioni verrà applicato un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato del 6% (seipercento).
11) Norma premiale
A titolo sperimentale e per le imprese con attività nella provincia
di Sassari, a partire dal mese di luglio 2004, è istituita una NORMA PREMIALE che dà diritto,
alle imprese che risultano in regola con gli adempimenti di seguito indicati, ad usufruire di uno
sgravio contributivo pari all'1,50%, computato sulle retribuzioni imponibili ai fini contributivi.
Per godere di tale agevolazione le imprese dovranno trovarsi nelle
seguenti condizioni:
- presentare le denuncie nominative dei dipendenti entro il
ventesimo giorno successivo al mese di competenza;
- effettuare i pagamenti dei contributi e degli accantonamenti
entro il ventesimo giorno successivo al mese di competenza;
- essere in regola con i pagamenti dei contributi nei confronti
dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;
- la vigenza e la consistenza della norma sopra richiamata sono
strettamente collegate alla durata nella provincia di Sassari già in essere in Enti similari;
- le parti si impegnano ad armonizzare eventuali variazioni
dell'istituto.
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