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STATUTO E REGOLAMENTO
   
Regolamento Edilcassa per le Aziende

1)
Iscrizione
2)
Denunce mensili lavoratori occupati
3)
Accantonamenti
4)
Contributi
5)
Versamenti
6)
Contributi aggiuntivi
7)
Interessi di mora
8)
Anticipazioni indennità
 malattia, indennità infortuni
 o malattie professionali
9)
Riposi annui
10)
Regolamento dilazioni
 contributive Imprese
11)
Norma premiale




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1) Iscrizione

Le imprese per potersi iscrivere devono sottoscrivere un atto di adesione, su un modulo predisposto dalla Edilcassa. Nel caso in cui un'impresa, precedentemente alla richiesta di adesione alla Edilcassa, aderisca ad una Cassa Edile occorrerà effettuare da quest'ultima disdetta scritta. Al fine poi che ai lavoratori vengano riconosciuti i diritti maturati presso le Casse Edili, a cura degli stessi, dovrà essere richiesto l'apposito attestato delle ore, da consegnare poi alla Edilcassa.

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2) Denunce mensili lavoratori occupati

Al fine di denunciare i lavoratori occupati, le ore lavorative degli stessi e gli importi accantonati, il totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti, nonché tutta una serie di dati conoscitivi sui lavori eseguiti, le Imprese devono presentare alla Edilcassa, le denunce mensili entro il 20° giorno successivo al mese cui si riferiscono.

La compilazione delle denunce mensili può essere effettuata sia col sistema tradizionale sia con un programma che potrà essere scaricato sul proprio computer e che renderà più semplice la compilazione, evitando tra l'altro possibili errori, nonché notevole semplificazione nei rapporti giacché anche la presentazione potrà essere effettuata tramite posta elettronica all'indirizzo presente su INTERNET amministrazione@edilcassasardegna.it.

All'invio tramite modem dei dati mensili occorrerà aggiungere copia del riepilogo mensile dei dati denunciati, debitamente firmato dall'impresa e degli eventuali allegati previsti per l'anticipazione indennità malattia e indennità infortuni, che potranno essere inoltrati per via postale, tramite posta elettronica o anche tramite telefax.

Al nuovo sistema attribuiamo notevole significato ritenendo che contenga elementi di innovazione rispetto ai sistemi fin qui adottati, perché potrà apportare miglioramenti nell'efficienza, nell'economia e nella tempestività delle comunicazioni dei dati.

Pur essendo il programma di facile utilizzo ed essendo contenute nel sito INTERNET le istruzioni per l'installazione, qualora fosse necessario qualsiasi ulteriore chiarimento, vi segnaliamo che potrà essere richiesto ai nostri uffici contattando la S ignora Aresu (070.281373) o il Signor Cuccu (079.275139).

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3) Accantonamenti

Gli accantonamenti dovuti dalle imprese ai lavoratori vanno calcolati in misura percentuale sulla base di quanto sotto elencato sulle tre voci di paga relative a Paga base, Contingenza, indennità Territoriale di Settore, elemento economico territoriale e E.D.R.

Le percentuali di accantonamento a carico dell'impresa a partire dal 1 ottobre 2000 sono fissate nelle seguenti misure:

a) Accantonamento ore lavoro ordinario e retribuzioni delle festività stabilite dal C.C.N.L.

Percentuale da computare
18,50%
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa
14,20%

b) Accantonamento per periodi di malattia dal 1° al 270 giorno

Percentuale da computare
18,50%
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa
14,20%

c) Accantonamento in caso di Infortunio o Malattia Professionale:

primi tre giorni di infortunio o malattia professionale:

Percentuale da computare
18,50%
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa
14,20%

infortunio dal 4° al 90° giorno:

Percentuale da computare
7,40%
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa
5,70%

infortunio dal 91° giorno fino a guarigione clinica:

Percentuale da computare
4,60%
Percentuale da accantonare presso la Edilcassa
3,60%

Il calcolo degli accantonamenti per i suddetti periodi di malattia o infortunio va effettuato sulle voci retributive ipotetiche del periodo di assenza relative a paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale ed E.D.R.

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4) Contributi

In seguito a quanto stabilito dall'accordo sindacale stipulato tra l'ANIEM CONFAPI e la F.L.C., a partire dall'1/6/2004, le percentuali contributive, sono fissate secondo le misure appresso indicate:


PROVINCIA DI CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO

Aliquote contributive
% Carico impresa
% Carico lavoratori
TOTALE
EDILCASSA
1,670
0,330
2,000
A.P.E.
2,250
-
2,250
Fondo Previdenza Integrativa
0,400
-
0,400
Fondo R.L.S.T.
0,200
-
0,200
Q.N.A.C.
0,222
0,222
0,444
Q.P.A.C.
0,600
0,600
1,200
SCUOLA EDILE
0,200
-
0,200
C.T.P.R.
1,300
-
1,300
TOTALE
6,842
1,152
7,994


PROVINCIA DI SASSARI -OLBIA TEMPIO

Aliquote contributive
% Carico impresa
% Carico lavoratori
TOTALE
EDILCASSA
1,380
0,270
1,650
A.P.E.
1,760
-
1,760
Fondo Previdenza Integrativa
0,400
-
0,400
Fondo R.L.S.T.
0,200
-
0,200
Q.N.A.C.
0,222
0,222
0,444
Q.P.A.C.
0,500
0,500
1,000
SCUOLA EDILE
0,200
-
0,200
C.T.P.R.
1,100
-
1,100
TOTALE
5,762
0,992
6,754


PROVINCIA DI NUORO - OGLIASTRA

Aliquote contributive
% Carico impresa
% Carico lavoratori
TOTALE
EDILCASSA
1,630
0,330
1,960
A.P.E.
2,501
-
2,501
Fondo Previdenza Integrativa
0,400
-
0,400
Fondo R.L.S.T.
0,200
-
0,200
Q.N.A.C.
0,222
0,222
0,444
Q.P.A.C.
0,600
0,600
1,200
SCUOLA EDILE
0,200
-
0,200
C.T.P.R.
0,850
-
0,850
TOTALE
6,603
1,152
7,755


PROVINCIA DI ORISTANO

Aliquote contributive
% Carico impresa
% Carico lavoratori
TOTALE
EDILCASSA
1,330
0,270
1,600
A.P.E.
2,405
-
2,405
Fondo Previdenza Integrativa
0,400
-
0,400
Fondo R.L.S.T.
0,200
-
0,200
Q.N.A.C.
0,222
0,222
0,444
Q.P.A.C.
0,600
0,600
1,200
SCUOLA EDILE
0,200
-
0,200
C.T.P.R.
1,150
-
1,150
TOTALE
6,507
1,092
7,599

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5) Versamenti

I versamenti relativi agli accantonamenti ed ai contributi devono essere effettuati entro e non oltre il 20° giorno successivo al mese cui si riferiscono.

Detti versamenti possono essere effettuati:

  • tramite bonifico bancario:
 
Codice Paese
Cin Iban
Cin Bban
Abi
Cab
Conto
Banca di Cagliari
IT
04
G
07096
04800
000000000001
Banca di Sassari
IT
53
O
05676
04801
000003005218
Banco di Sardegna
IT
94
S
01015
04800
000000011297
Deutsche Bank
IT
74
M
03104
04800
000000170075
Banca Cr. Coop. Arborea
IT
08
C
08362
85620
000000010723
Unicredit Banca
IT
27
S
03002
04812
000005171681
Poste Italiane
IT
51
P
07601
04800
000019116094
Banca Nazionale del Lavoro
IT
86
W
01005
04800
000000003379
  • tramite assegni di c/c circolari intestati alla Edilcassa;
  • tramite appositi bollettini di c/c postali forniti dalla Edilcassa.
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6) Contributi aggiuntivi

I contributi aggiuntivi sono a carico delle imprese che effettuano i versamenti degli accantonamenti o dei contributi in ritardo rispetto al termine fissato dal regolamento della Edilcassa. Detti contributi aggiuntivi vengono addebitati alle aziende a scadenze periodiche ed incidono nella misura dell 0,15% da calcolarsi sui minimi retributivi del mese relativi a paga base, indennità di contingenza , indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e E.D.R., per ogni mese o frazione di mese di ritardato versamento dei contributi o dell'accantonamento.

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7) Interessi di mora

Gli interessi di mora vengono addebitati alle imprese morose a partire dal 181° giorno di ritardato pagamento dei contributi o degli accantonamenti ed incidono nella misura prevista dagli interessi legali. Detti interessi vengono addebitati dalla Edilcassa a scadenze periodiche.

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8) Anticipazioni indennità malattia, indennità infortuni o malattie professionali

A) ANTICIPAZIONE INDENNITÀ DI MALATTIA

Il computo delle indennità da anticipare da parte delle aziende deve essere effettuato utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa, prendendo a base i seguenti coefficienti:

- Primi 3 giorni di malattia

A norma di contratto compete al lavoratore una indennità nelle seguenti misure:

1) 50% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 6 giorni di malattia e sino a 12 giorni;

2) 100% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 12 giorni di malattia.

Risultano indennizzabili, in questa fascia, tutti i giorni feriali compresi il sabato ed esclusi tutti i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 3,333 nei casi di cui al punto 1), 6,666 nei casi di cui al punto 2) che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza , indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

- Malattia dal 4° al 20° giorno

Compete ai lavoratori ammalati un'integrazione all'indennità erogata dall'INPS tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. I giorni indennizzabili per questa fascia vanno rilevati dal mod. DM 10/M/2 che le aziende devono compilare per conto dell'INPS. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 2,200 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

- Malattia dal 21° al 180° giorno

Compete ai lavoratori ammalati un'integrazione all'indennità erogata dall'INPS tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. I giorni indennizzabili per questa fascia vanno rilevati dal mod. DM 10/M/2 che le aziende devono compilare per conto dell'INPS. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 0,713 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

- Malattia dal 181° giorno al 270° giorno

Ai lavoratori ammalati compete un'indennità pari al 50% della retribuzione. Vanno indennizzati in questo periodo tutti i giorni feriali, compreso il sabato. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 3,333, che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Tutte le indennità in parola, anticipate per conto della Edilcassa, dovranno essere assoggettate sia a ritenute previdenziali che a ritenute fiscali.

Gli importi anticipati dalle imprese per conto della Edilcassa, per le indennità di cui sopra, dovranno essere conguagliate dalle stesse con le somme dovute mensilmente a titolo di accantonamento e contributi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

  1. Copia fotostatica del mod. DM 10/2-89 INPS o certificato medico.
  2. Copia fotostatica dei cedolini paga dei lavoratori ammalati durante il mese.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

Si fa viva raccomandazione di seguire le seguenti avvertenze per la compilazione dei modelli che dovranno essere utilizzati per riepilogare le indennità anticipate mensilmente.

RIFERIMENTI AL MODELLO DA UTILIZZARE
PER IL RIEPILOGO DELLE INDENNITÀ DI MALATTIA

PUNTO 3) - QUALIFICA
I codici da utilizzare sono i seguenti:
01) - Operaio IV livello; 02) - Operaio specializzato; 03) - Operaio qualificato; 04) Operaio comune; 05) - Guardiano senza alloggio; 06) - Guardiano con alloggio; 07) - Apprendista;

PUNTO 4) - IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE ORARIA
A tal fine va considerata la somma di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

PUNTO 5) - ORE TRIMESTRE PRECEDENTE
Va riportata la somma delle ore retribuite, delle ore di malattia o infortunio e delle ore di sosta con richiesta di intervento da parte della C.I.G., relative al trimestre solare precedente la data di inizio della malattia. Il totale di tali ore va riportato solo se risulta inferiore a 450.

PUNTO 6) - PRIMI 3 GIORNI DI MALATTIA
A tal fine vanno computati tutti e tre i giorni, semprechè non festivi, solo se il periodo di malattia è superiore a 6 giorni.

PUNTO 9) - MALATTIA DAL 4° AL 20° GIORNO
Vanno indennizzate le stesse giornate di malattia indennizzate per conto dell'INPS.

PUNTO 12) - MALATTIA DAL 21° AL 180° GIORNO
Vanno indennizzate le stesse giornate di malattia indennizzate per conto dell'INPS.

PUNTO 15) - MALATTIA DAL 181° AL 270° GIORNO
Vanno indennizzate le sole giornate non festive e non indennizzate da parte dell'INPS.

CRITERIO DI RIDUZIONE N.1
Qualora il totale delle ore computate secondo quanto previsto nel precedente punto 5, risulti inferiore a 450, la misura delle indennità da porre a conguaglio secondo quanto previsto dai punti 6,9,12 e 15, andrà proporzionalmente ridotta, moltiplicando il totale delle ore per la misura dell'indennità calcolata secondo i normali criteri e dividendo il prodotto ottenuto per 450.

CRITERIO DI RIDUZIONE N.2
Nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art.88 del C.C.N.L., nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, la misura delle indennità, previste dai punti 6,9,12 e 15, andrà ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

MISURA DELL'INDENNITÀ

  1. Qualora il lavoratore, al momento dell'evento, risulti assunto da meno di 3 mesi oppure sia in aspettativa, non va applicato il criterio di riduzione N.1 di cui sopra.
    Conseguentemente l'indennità andrà dedotta per intero.
  2. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la misura delle indennità dovrà essere proporzionalmente ridotta.
  3. In caso di malattia intervenuta durante il periodo di preavviso, il trattamento economico sarà dovuto nei limiti della conservazione del posto, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale.

B) ANTICIPAZIONE INDENNITÀ INFORTUNI O MALATTIA PROFESSIONALE

- Infortuni dal 1° al 90° giorno.

Ai lavoratori infortunati compete un'integrazione all'indennità erogata dall'INAIL tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. In questa fascia vanno indennizzati tutti i giorni di calendario, comprese le domeniche ed i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 1,337 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

- Infortuni dal 91° giorno e sino a guarigione clinica

Ai lavoratori infortunati compete un'integrazione all'indennità erogata dall'INAIL tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. In questa fascia vanno indennizzati tutti i giorni di calendario, comprese le domeniche ed i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 0,257 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Tutte le indennità in parola, anticipate per conto della Edilcassa, dovranno essere, assoggettate sia a ritenute previdenziali che a ritenute fiscali.

Gli importi anticipati dalle imprese per conto della Edilcassa, per le indennità di cui sopra, dovranno essere conguagliate dalle stesse con le somme dovute mensilmente a titolo di accantonamento e contributi.

RIFERIMENTI AL MODELLO DA UTILIZZARE PER IL RIEPILOGO DELLE INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

PUNTO 3) - QUALIFICA
I codici da utilizzare sono i seguenti:
01) - Operaio IV livello; 02) - Operaio specializzato; 03) - Operaio qualificato; 04) - Operaio comune; 05) - Guardiano senza alloggio; 06) - Guardiano con alloggio; 07) - apprendista.

PUNTO 4) - IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE ORARIA
A tal fine va considerata la somma di Paga base, Indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

PUNTO 5) - ORE TRIMESTRE PRECEDENTE
Va riportata la somma delle ore retribuite, delle ore di malattia o infortunio e delle ore di sosta con richiesta di intervento da parte della C.I.G., relative al trimestre solare precedente la data di inizio della malattia. Il totale di tali ore va riportato solo se risulta inferiore a 450.

PUNTO 6) - INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE DAL 1° AL 90° GIORNO
Vanno indennizzate tutte le giornate di infortunio indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.

PUNTO 9) - INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE DAL 91° GIORNO IN POI
Vanno indennizzate tutte le giornate di infortunio indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.

CRITERIO DI RIDUZIONE N.1
Qualora il totale delle ore computato secondo quanto previsto nel precedente punto 5, risulti inferiore a 450, la misura delle indennità da porre a conguaglio secondo quanto previsto dai punti 6 e 9 andrà proporzionalmente ridotta, moltiplicando il totale delle ore per la misura dell'indennità calcolata secondo i normali criteri e dividendo il prodotto ottenuto per 450.

CRITERIO DI RIDUZIONE N.2
Nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art.88 del C.C.N.L. nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio, la misura delle indennità, previste dai punti 6 e 9, andrà ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

MISURA DELL'INDENNITÀ

  1. Qualora il lavoratore, al momento dell'evento, risulti assunto da meno di 3 mesi oppure sia in aspettativa, non va applicato il criterio di riduzione N.1 di cui sopra. Conseguentemente l'indennità andrà dedotta per intero.
  2. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la misura delle indennità dovrà essere proporzionalmente ridotta.
  3. In caso di infortunio intervenuto durante il periodo di preavviso, il trattamento economico sarà dovuto nei limiti della conservazione del posto, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

  1. Copie fotostatiche dei modelli di denunce infortunio e dei certificati successivi.
  2. Copia fotostatica dei cedolini paga dei lavoratori cui è stata liquidata nel mese l'indennità integrativa a quelle erogate dall'I.N.A.I.L.
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9) Riposi annui

La percentuale per i riposi annui, calcolata sugli stessi elementi della retribuzione sui quali vengono calcolati gli accantonamenti presso la Edilcassa per le ferie e la gratifica natalizia, è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico delle festività, della malattia e dell'infortunio.

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10) Regolamento dilazioni contributive Imprese

Alle Imprese aventi una posizione debitoria nei confronti della Edilcassa, originata da momentanee difficoltà di carattere finanziario, per partite riguardanti contributi , contributi aggiuntivi o interessi di mora, dietro motivata richiesta scritta il Consiglio di Amministrazione potrà concedere la facoltà di un pagamento dilazionato, alle seguenti condizioni:

  • L'Impresa deve essere in regola con i versamenti degli accantonamenti liquidati alla data di richiesta della dilazione.
  • Con la dilazione l'Impresa, ai fini dell'erogazione di sussidi degli Istituti contrattuali ed extracontrattuali ed ai fini della regolarità contributiva, assolve i suoi obblighi in forma di "Pro Soluto".
  • La dilazione potrà essere rilasciata nell'arco di un periodo massimo di 12 mesi, dietro rilascio di effetti cambiari, avvallati dal titolare dell'Impresa, dall'Amministratore o dal Socio di maggioranza.
  • All'atto della concessione della dilazione l'Impresa dovrà pagare un acconto del 10% (diecipercento) del totale dovuto.
  • Sugli importi dilazioni verrà applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato del 6% (seipercento).
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11) Norma premiale

A titolo sperimentale e per le imprese con attività nella provincia di Sassari, a partire dal mese di luglio 2004, è istituita una NORMA PREMIALE che dà diritto, alle imprese che risultano in regola con gli adempimenti di seguito indicati, ad usufruire di uno sgravio contributivo pari all'1,50%, computato sulle retribuzioni imponibili ai fini contributivi.

Per godere di tale agevolazione le imprese dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- presentare le denuncie nominative dei dipendenti entro il ventesimo giorno successivo al mese di competenza;

- effettuare i pagamenti dei contributi e degli accantonamenti entro il ventesimo giorno successivo al mese di competenza;

- essere in regola con i pagamenti dei contributi nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

- la vigenza e la consistenza della norma sopra richiamata sono strettamente collegate alla durata nella provincia di Sassari già in essere in Enti similari;

- le parti si impegnano ad armonizzare eventuali variazioni dell'istituto.

 
 
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